STATUTO

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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“FOOTBALL CLUB DILETTANTISTICO ATLETICO COSIO”

Vista la deliberazione dell’Assemblea Straordinaria del 23 ottobre 2023,
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Football Club Dilettantistico Atletico Cosio”,
ha adottato il seguente Statuto Sociale:

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E COLORI SOCIALI

 

Art. 1 – Denominazione
1. E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:
“FOOTBALL CLUB DILETTANTISTICO ATLETICO COSIO”. L’Associazione in quanto non
riconosciuta è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 – Sede
1. L’Associazione ha sede in Cosio Valtellino (So) CAP 23013 Viale Pier Luigi Nervi n° 2.

Art. 3 – Colori sociali
1. I colori sociali sono bianco e rosso.

TITOLO II
FINALITA’

Art. 4 – Scopi e attività
1. L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.
2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche da intendersi come l’organizzazione e/o la partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alla attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alla disciplina sportiva calcistica, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.
3. L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. e del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
4. L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
6. L’Associazione potrà reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni.
7. L’Associazione potrà, inoltre, svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività
istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative, con enti pubblici e soggetti privati, per lo
svolgimento dell’attività istituzionale ed il raggiungimento dello scopo sociale quali proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti sportivi e strutture sportive.

Art. 5 – Affiliazione
1. L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività sportiva.
2. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

TITOLO III
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6 – Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art. 7 – Entrate
1. Le entrate sono costituite da:
a) quote associative annuali o periodiche dei soci;
b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
d) eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
f) eventuali entrate di carattere commerciale.

Art. 8 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 – Rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, nonché il preventivo finanziario per l’anno in corso.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 10 – Avanzi di gestione
1. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta ai soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali o all’incremento del proprio patrimonio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla  legge.

TITOLO IV
NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 11 – Soci
1. Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi organi.
2. I tesserati, come definiti dall’art. 15 del Decreto Legislativo n. 36/2021 e successive modificazioni, non acquisiscono di diritto la qualifica di socio dell’Associazione. La
domanda di ammissione deve essere presentata secondo il comma 1 del presente articolo.

Art. 12 – Domanda di ammissione
1. Le domande di ammissione, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono esaminate e approvate o respinte dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale stabilita dall’Associazione di cui all’articolo 7 comma 1 lettera a) del presente Statuto.
2. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa come stabilita dall’Associazione.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
4. Il Consiglio Direttivo procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.

Art. 13 – Categorie dei soci
1. Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.
2. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee Sociali, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 14 comma 2 del presente Statuto. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 14 – Diritti dei soci
1. I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 22 del presente Statuto, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione come da apposito Regolamento.
2. E’ riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale. Alle assemblee sono convocati anche i soci minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.
3. Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione. Il diritto alla visione di tutti i documenti dell’Associazione è stabilito
dal Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci.
4. E’ previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in modo analitico. Il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere un apposito regolamento per i rimborsi spese; il regolamento deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci.

Art. 15 – Decadenza dei soci
1. La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per morosità protrattasi per almeno sei mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento Interno;
c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.
2. Le esclusioni di cui al comma 1 lettere b) e c) del presente articolo, verranno sancite dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
3. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria dei Soci all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.
4. La quota o il contributo associativo, non rappresentando diritti patrimoniali e/o economici, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è
prevista la loro rivalutabilità.
5. La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 16 – Organi dell’Associazione
1. Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
2. L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 17 – Assemblea e regole di convocazione
1. L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è costituita da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente con le seguenti modalità da realizzarsi contestualmente e con preavviso almeno di otto giorni rispetto alla data fissata:
a) pubblicazione dell’avviso di convocazione nella sede e sull’eventuale sito internet;
b) convocazione personale utilizzando alternativamente: posta ordinaria, spedita al domicilio risultante dal libro soci; posta elettronica, inviata all’indirizzo risultante dal
libro soci; telefax o telegramma, inviato al numero risultante dal libro soci; sms, inviato al numero risultante dal libro soci; qualsiasi altro mezzo idoneo messo a disposizione dalla tecnologia per inviare tali tipi di comunicazioni (ad esempio, whatsapp).
4. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno.
5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona e per delega tutti i soci.
6. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 18 – Poteri Assemblea ordinaria e straordinaria
1. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:
a) deliberare sul rendiconto patrimoniale, economico e finanziario consuntivi per l’anno trascorso nonché il preventivo finanziario per l’anno in corso, accompagnati dalla
relazione predisposta dal Presidente;
b) eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e, se lo ritiene, nominare altresì, all’interno del Consiglio Direttivo, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere determinandone i relativi poteri, nonché eleggere ogni altro Organo Direttivo, amministrativo e/o di controllo dell’Associazione;
c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
d) deliberare sull’ammissione di nuovi soci a seguito proposta del Consiglio Direttivo;
e) deliberare sull’ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
f) sancire l’esclusione dei soci come da articolo 15 comma 2 del presente Statuto;
g) ratificare le espulsioni di soci, deliberate dal Consiglio Direttivo come da articolo 15 comma 3 del presente Statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
2. L’Assemblea ordinaria è altresì convocata per deliberare sulle elezioni degli Organi Sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità.
3. L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta degli associati. L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) su trasformazione o fusione dell’Associazione;
d) sulle mozioni di revoca presentate nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o di un suo componente, ai sensi dell’articolo 24 del presente Statuto;
e) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
f) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione ai sensi dell’articolo 29 del presente Statuto.

Art. 19 – Validità assembleare
1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L’Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
4. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
5. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29 del presente Statuto.

Art. 20 – Diritti di partecipazione e regole di voto
1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria) tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quota associative, per i quali
sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni socio non può rappresentare più di due associati.
2. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di poter intervenire purché in regola con il pagamento delle quote associative, il diritto di voto è esercitato dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.
3. Le votazioni avvengono per alzata di mano oppure per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 21 – Funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un Notaio.
3. Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell’Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
4. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. Copia dello stesso resta esposto nella sede dell’Associazione per i 15 giorni successivi, trascorsi i quali il verbale è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità stabilite dal Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci.

Art. 22 – Cariche sociali
1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.
2. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 11 del presente Statuto;
b) aver raggiunto la maggiore età;
c) non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del
C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d) non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica;
e) essere in regola con il pagamento delle quote associative.
3. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Art. 23 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione è eletto liberamente dall’Assemblea Ordinaria; può essere composto soltanto da associati.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei suoi successivi rinnovi; la carica di Presidente del Consiglio Direttivo spetta di diritto al Presidente dell’Associazione.
3. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l’Assemblea, nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, determinandone i poteri; è facoltà del Consiglio nominare altre cariche.
5. L’incarico di Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo è assolutamente a titolo gratuito.
6. Il Consiglio Direttivo resta in carica fino all’approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere revocato
dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’articolo 24 del presente Statuto.
7. Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In sua assenza, in caso di parità, prevale il voto del Vice Presidente.
8. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest’ultimo da un Segretario appositamente nominato. Il verbale è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità stabilite dal Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci.
9. La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall’Assemblea.
10. Il componente del Consiglio Direttivo che, nel corso dello stesso esercizio sociale, risulti assente ingiustificato alla riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
11. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per la reintegrazione del Consiglio Direttivo. Il Consigliere o i Consiglieri così eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
12. Il Consiglio Direttivo decade a seguito della cessazione per qualsiasi causa della metà più uno dei suoi componenti eletti dall’Assemblea, o per il venir meno del numero minimo di Consiglieri previsto dal comma 2 del presente articolo. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
13. Al Presidente ed ai componenti il Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell’ambito della stessa disciplina sportiva come indicato dall’articolo 22 comma 2 lettera d) del presente Statuto.

Art. 24 – Revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo
1. Per iniziativa di almeno un terzo dei soci con diritto di voto può essere presentata una mozione di revoca nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o di un suo componente a condizione che siano citate chiaramente le motivazioni. Il Presidente deve convocare entro quindici giorni l’Assemblea straordinaria con il seguente ordine del giorno: presentazione, discussione e votazione della mozione di revoca.
2. A seguito dell’eventuale revoca dell’intero Consiglio Direttivo si applica l’articolo 18 comma 2 del presente Statuto, in relazione al quale l’Assemblea va convocata senza indugio; a seguito dell’eventuale revoca di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, si applica l’articolo 23 comma 11 del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 comma 12 del presente Statuto.

Art. 25 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva e amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto.
2. Viene convocato con avviso spedito a tutti i membri almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, con lettera raccomandata,
ovvero con qualsiasi altro mezzo (ad esempio telefax o posta elettronica) purché idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza la convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
4. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
b) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
d) proporre all’Assemblea l’ammissione di nuovi soci e la decadenza di quelli che non si sono conformati alle norme statutarie ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del presente Statuto;
e) adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si rendessero necessari ai sensi dell’articolo 15 comma 3 del presente Statuto;
f) attuare le finalità previste dallo Statuto e dare esecuzione alle decisioni dell’Assemblea dei Soci.
g) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 26 – Presidente
1. Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli
atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.
2. Potrà, altresì, incassare, esigere somme, procedere a pagamenti, disporre bonifici ed operare in ogni altro modo sui conti correnti dell’Associazione.
3. E’ responsabile verso i soci e verso l’esterno come disposto dell’Articolo 38 del Codice Civile. E’ garante di tutti i debiti dell’Associazione assieme ai membri del Consiglio Direttivo fatta eccezione per quelli che non hanno partecipato alla delibera degli atti o abbiano fatto constatare il proprio dissenso.
4. Cura, altresì, l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
5. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Vice Presidente.
6. Il Presidente dell’Associazione è rieleggibile.
7. Rimane in carica fino all’approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere revocato dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’articolo 24 del presente Statuto.
8. Le dimissioni del Presidente, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo, così come la sua cessazione per qualsiasi altra causa, comportano lo scioglimento dell’intero Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Segretario
1. Il Segretario, la cui carica può eventualmente coincidere con quella del Vice-Presidente e/o del Tesoriere, redige, di norma, i verbali delle riunioni degli Organi Sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.
2. Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del Registro dei Soci ed al disbrigo della corrispondenza.
3. Intrattiene i rapporti con la Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti, in particolare cura l’iscrizione delle singole squadre ai campionati federali ed il tesseramento dei calciatori.

Art. 28 – Tesoriere
1. Il Tesoriere, la cui carica può eventualmente coincidere con quella del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini patrimoniali, economici e finanziari.
2. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
4. Ha altresì il potere di operare sui conti correnti dell’Associazione con firma disgiunta come stabilito da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI
DURATA E SCIOGLIMENTO

Art. 29 – Durata e scioglimento
1. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata da almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza di almeno i 4/5 degli associati ed il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti aventi diritto al voto, con l’esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
2. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90 comma 18 lettera h) della Legge n. 289/2002, fatta salva altra diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Clausola compromissoria
1. Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea dei Soci.
2. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 31 – Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto dall’Assemblea Straordinaria dei Soci.

Cosio Valtellino, nel giorno 23 del mese di ottobre dell’anno 2023

I soci:

Vaninetti Nicola

Cornaggia Paolo

Moiola Stefano

Vaninetti Marco

Zecca Stefano

Cornaggia Fabrizio

Radaelli Dino

P