STATUTO

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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“FOOTBALL CLUB DILETTANTISTICO ATLETICO COSIO”

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E COLORI SOCIALI

Art. 1 – Denominazione
1. E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:
“FOOTBALL CLUB DILETTANTISTICO ATLETICO COSIO”. L’Associazione in quanto non
riconosciuta è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 – Sede
1. L’Associazione ha sede in Cosio Valtellino (So) CAP 23013 Viale Pierluigi Nervi n° 2.

Art. 3 – Colori sociali
1. I colori sociali sono bianco e rosso.

TITOLO II
FINALITA’

Art. 4 – Scopi e attività
1. L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.
2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l’esercizio
e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la
preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l’attività
didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima
attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle
direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega
Nazionale Dilettanti.
3. L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..
4. L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla
religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro,
svolgere l’attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature
sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria
sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi
compresa la gestione di un posto di ristoro.
6. L’Associazione potrà reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni.
7. L’Associazione potrà, inoltre, svolgere attività accessorie che si considerano
integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì
svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali
ed amministrative, con enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell’attività
istituzionale.

Art. 5 – Affiliazione
1. L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad
osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L’Associazione si impegna ad accettare
eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione
stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità
federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare
attinenti all’attività sportiva.
2. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e
dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione
delle società affiliate.

TITOLO III
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6 – Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi versati dai Soci all’atto
della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che
l’Associazione possiede o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e da quanto potrà
possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con
eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art. 7 – Entrate
1. Le entrate sono costituite da:
a) quote associative annuali o periodiche dei soci;
b) contributi ordinari o straordinari dei Soci;
c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
d) eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di
eventuali sottoscrizioni;
f) eventuali entrate di carattere commerciale.

Art. 8 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.

Art. 9 – Rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto patrimoniale, economico e
finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, nonché il preventivo finanziario per l’anno in corso.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale
posta in essere accanto all’attività istituzionale, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
3. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario
annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi
eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di
sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un
apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative
a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 10 – Avanzi di gestione
1. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere
distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati
per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV
NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 11 – Soci
1. Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di
indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali,
passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e
controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del
presentato. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi di lealtà, della
probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva,
con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia
indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio
dell’Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega
Nazionale Dilettanti e dei suoi organi.

Art. 12 – Domanda di ammissione
1. Le domande di ammissione, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono
esaminate e approvate o respinte dall’Assemblea ordinaria dei Soci, che in caso di
reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente, con la domanda
di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso
richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio
Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale
stabilita dall’Associazione di cui all’articolo 7 comma 1 lettera a) del presente
Statuto.
2. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30
settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed
obbligati al versamento della quota associativa come stabilita dall’Associazione.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che
sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato
minorenne.
4. Il Consiglio Direttivo procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli
elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di
ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.

Art. 13 – Categorie dei soci
1. Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno
vita all’Associazione;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente
alla fase costitutiva.
2. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale
stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali, fatto
salvo quanto stabilito dall’articolo 14 comma 2 del presente Statuto. Ciascun socio
è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a
carattere temporaneo.

Art. 14 – Diritti dei soci
1. I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti
richiesti dall’articolo 22 del presente Statuto, nonché a partecipare alla vita
associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre,
diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione
come da apposito Regolamento.
2. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale
diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative
dell’Associazione. Il diritto alla visione di tutti i documenti dell’Associazione è
stabilito dal Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato
dall’Assemblea dei soci.
4. E’ previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in
modo analitico. Il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere un apposito
regolamento per i rimborsi spese; il regolamento deve essere approvato
dall’Assemblea dei soci.

Art. 15 – Decadenza dei soci
1. La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per morosità protrattasi per almeno sei mesi, salvo diverso maggior
termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di
comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi
sociali.
2. Le esclusioni di cui al comma 1 lettere b) e c) del presente articolo, verranno
sancite dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
3. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea
ordinaria dei Soci all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in
contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato.
In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, l’Assemblea potrà
ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di
radiazione.
4. La quota o il contributo associativo, non rappresentando diritti patrimoniali e/o
economici, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e
non è prevista la loro rivalutabilità.
5. La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio non dà diritto alla
restituzione di quanto versato all’Associazione.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 16 – Organi dell’Associazione
1. Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
2. L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o
limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione
all’elettorato attivo e passivo.

Art. 17 – Assemblea e regole di convocazione
1. L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è costituita da
tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del
presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente con le
seguenti modalità da realizzarsi contestualmente e con preavviso almeno di otto
giorni rispetto alla data fissata:
a) pubblicazione dell’avviso di convocazione nella sede e
sull’eventuale sito internet;
b) convocazione personale utilizzando alternativamente: posta
ordinaria, spedita al domicilio risultante dal libro soci; posta
elettronica, inviata all’indirizzo risultante dal libro soci; telefax o
telegramma, inviato al numero risultante dal libro soci; sms,
inviato al numero risultante dal libro soci; qualsiasi altro mezzo
idoneo messo a disposizione dalla tecnologia per inviare tali tipi di
comunicazioni (ad esempio, whatsapp).
4. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della
prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno.
5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,
saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona e per delega
tutti i soci.
6. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 18 – Poteri Assemblea ordinaria e straordinaria
1. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale per:
a) deliberare sul rendiconto patrimoniale, economico e finanziario
consuntivi per l’anno trascorso nonché il preventivo finanziario per l’anno
in corso, accompagnati dalla relazione predisposta dal Presidente;
b) eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e, se lo
ritiene, nominare altresì, all’interno del Consiglio Direttivo, il
Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere determinandone i relativi
poteri, nonché eleggere ogni altro Organo Direttivo, amministrativo e/o
di controllo dell’Associazione;
c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
d) deliberare sull’ammissione di nuovi soci a seguito proposta del Consiglio
Direttivo;
e) deliberare sull’ammontare della quota associativa nonché della quota
mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
f) sancire l’esclusione dei soci come da articolo 15 comma 2 del presente
Statuto;
g) ratificare le espulsioni di Soci, deliberate dal Consiglio Direttivo come
da articolo 15 comma 3 del presente Statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza
dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
2. L’Assemblea ordinaria è altresì convocata per deliberare sulle elezioni degli
Organi Sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da
comprometterne la funzionalità.
3. L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata
avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o di almeno un
terzo degli associati aventi diritto al voto. In tale ultimo caso deve essere
convocata entro trenta giorni dalla richiesta degli associati. L’Assemblea
straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) su trasformazione o fusione dell’Associazione;
d) sulle mozioni di revoca presentate nei confronti del Presidente, del
Consiglio Direttivo o di un suo componente, ai sensi dell’articolo 24 del
presente Statuto;
e) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza,
posto all’ordine del giorno;
f) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione
ai sensi dell’articolo 29 del presente Statuto.

Art. 19 – Validità assembleare
1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e
delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni
socio ha diritto ad un voto.
2. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque
sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto al voto, e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L’Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente
costituita quando sono presenti almeno i due terzi degli associati aventi diritto al
voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
4. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
5. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo
29 del presente Statuto.

Art. 20 – Diritti di partecipazione e regole di voto
1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria) tutti i soci
maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quota associative, per i quali
sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di
voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega
scritta ad altro associato. Ogni socio non può rappresentare più di due associati.
2. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela
hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma
non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
3. Le votazioni avvengono per alzata di mano oppure per appello nominale o a
scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per
l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le
persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 21 – Funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal
Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina in qualità di
Presidente una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e
designata dalla maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è
redatto da un Notaio.
3. Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e la
regolare costituzione dell’assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le
modalità e l’ordine delle votazioni.
4. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario
ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. Copia dello stesso resta esposto
nella sede dell’Associazione per i 15 giorni successivi, trascorsi i quali il verbale è
messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità stabilite dal
Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato
dall’Assemblea dei soci.

Art. 22 – Cariche sociali
1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono
presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita
per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in
carica dell’Associazione.
2. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei
requisiti indicati nell’articolo 11 del presente Statuto;
b) aver raggiunto la maggiore età;
c) non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione,
squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno,
da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali
riconosciuti.
d) non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva
dilettantistica;
e) essere in regola con il pagamento delle quote associative.
3. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra,
comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Art. 23 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione è eletto
liberamente dall’Assemblea ordinaria; può essere composto soltanto da associati.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette
membri secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei suoi
successivi rinnovi; la carica di Presidente del Consiglio Direttivo spetta di diritto
al Presidente dell’Associazione.
3. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l’Assemblea, nomina tra i suoi
membri il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, determinandone i poteri;
è facoltà del Consiglio nominare altre cariche.
5. L’incarico di Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo è assolutamente a
titolo gratuito.
6. Il Consiglio Direttivo resta in carica fino all’approvazione del rendiconto
consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere
revocato dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’articolo 24 del presente Statuto.
7. Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o
del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente. In sua assenza, in caso di parità, prevale il voto del Vice
Presidente.
8. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario, o in assenza di quest’ultimo da un Segretario appositamente
nominato. Il verbale è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
stabilite dal Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato
dall’Assemblea dei soci.
9. La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente
del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall’Assemblea.
10.Il componente del Consiglio Direttivo che, nel corso dello stesso esercizio sociale,
risulti assente ingiustificato alla riunioni di Consiglio per tre volte, anche non
consecutive, decade automaticamente dalla carica.
11.Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, i rimanenti
provvederanno alla convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci per la
reintegrazione del Consiglio Direttivo. Il Consigliere o i Consiglieri così eletti
resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
12.Il Consiglio Direttivo decade a seguito della cessazione per qualsiasi causa della
metà più uno dei suoi componenti eletti dall’Assemblea, o per il venir meno del
numero minimo di consiglieri previsto dal comma 2 del presente articolo. In
questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in
subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea dei Soci per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
13.Al Presidente ed ai componenti il Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche
sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell’ambito della stessa
disciplina sportiva come indicato dall’articolo 22 comma 2 lettera d) del presente
Statuto.

Art. 24 – Revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo
1. Per iniziativa di almeno un terzo dei soci con diritto di voto può essere presentata
una mozione di revoca nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o di un
suo componente a condizione che siano citate chiaramente le motivazioni. Il
Presidente deve convocare entro quindici giorni l’Assemblea straordinaria con il
seguente ordine del giorno: presentazione, discussione e votazione della mozione
di revoca.
2. A seguito dell’eventuale revoca dell’intero Consiglio Direttivo si applica l’articolo
18 comma 2 del presente Statuto, in relazione al quale l’assemblea va convocata
senza indugio; a seguito dell’eventuale revoca di uno o più componenti il Consiglio
Direttivo, si applica l’articolo 23 comma 11 del presente Statuto, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 23 comma 12 del presente Statuto.

Art. 25 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per
discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva e
amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto.
2. Viene convocato con avviso spedito a tutti i membri almeno tre giorni prima
dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, con lettera
raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (ad esempio telefax o posta
elettronica) purché idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine
del giorno.
3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza la
convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
4. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all’Assemblea dei Soci;
b) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una
volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi
necessario o venga chiesto dai soci;
c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
d) proporre all’Assemblea l’ammissione di nuovi soci e la decadenza di quelli
che non si sono conformati alle norme statutarie ai sensi dell’articolo 15
comma 2 del presente Statuto;
e) adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si rendessero
necessari ai sensi dell’articolo 15 comma 3 del presente Statuto;
f) attuare le finalità previste dallo Statuto e dare esecuzione alle decisioni
dell’Assemblea dei Soci.
g) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione
ordinaria dell’Associazione.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 26 – Presidente
1. Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale
dell’Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in
tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti
pubblici e privati.
2. Potrà, altresì, incassare, esigere somme, procedere a pagamenti, disporre bonifici
ed operare in ogni altro modo sui conti correnti dell’Associazione.
3. E’ responsabile verso i soci e verso l’esterno come disposto dell’Articolo 38 Codice
Civile. E’ garante di tutti i debiti dell’Associazione assieme ai membri del Consiglio
Direttivo fatta eccezione per quelli che non hanno partecipato alla delibera degli
atti o abbiano fatto constatare il proprio dissenso.
4. Cura, altresì, l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
5. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal
Vice Presidente.
6. Il Presidente dell’Associazione è rieleggibile.
7. Rimane in carica fino all’approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo
esercizio successivo alla sua nomina e può essere revocato dall’Assemblea dei Soci
ai sensi dell’articolo 24 del presente Statuto.
8. Le dimissioni del Presidente, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo, così
come la sua cessazione per qualsiasi altra causa, comportano lo scioglimento
dell’intero Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Segretario
1. Il Segretario, la cui carica può eventualmente coincidere con quella del Vice-
Presidente e/o del Tesoriere, redige, di norma, i verbali delle riunioni degli Organi
sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.
2. Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci ed al disbrigo della
corrispondenza.
3. Intrattiene i rapporti con la Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale
Dilettanti, in particolare cura l’iscrizione delle singole squadre ai campionati
federali ed il tesseramento dei calciatori.

Art. 28 – Tesoriere
1. Il Tesoriere, la cui carica può eventualmente coincidere con quella del Presidente,
del Vice-Presidente o del Segretario, presiede alla gestione amministrativa e
contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al
corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in
concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in
termini patrimoniali, economici e finanziari.
2. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese
deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei
conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di
recupero dei crediti esigibili.
4. Ha altresì il potere di operare sui conti correnti dell’Associazione con firma
disgiunta come stabilito da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI
DURATA E SCIOGLIMENTO

Art. 29 – Durata e scioglimento
1. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta solo in
seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in
seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata da
almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto. La deliberazione deve essere
adottata con la presenza di almeno i 4/5 degli associati ed il voto favorevole di
almeno i 3/4 dei presenti aventi diritto al voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita
l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del
patrimonio dell’Associazione.
2. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere
devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90
comma 18 lettera h) della Legge n. 289/2002, fatta salva altra diversa
destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Clausola compromissoria
1. Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi
Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da
nominarsi dall’Assemblea dei soci.
2. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 31 – Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le
norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio e le
disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Letto, sottoscritto ed approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.
Nicola Vaninetti
Fabrizio Ruffoni
Paolo Cornaggia
Stefano Moiola
Marco Vaninetti
Mirko Moiola
Stefano Zecca

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