DISCIPLINARE

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L’ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERA

nella seduta ordinaria del 1/07/2018 di dare attuazione al seguente:

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 – premesse
Il presente Regolamento Disciplinare è finalizzato a garantire la rettitudine morale e
sportiva dei membri dell’Associazione Sportiva.
Esso si rivolge a tutti i soci fondatori, ordinari, onorari, simpatizzanti ed atleti
indipendentemente dalle qualifiche assunte all’interno del Consiglio Direttivo.
Art. 2 – principi generali
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni disciplinari devono avere sempre finalità educative e tendere a consolidare il senso di responsabilità; devono essere sempre proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Art. 3 – doveri dei soci
Ogni socio è tenuto al rispetto dei doveri indicati all’articolo 11 dello Statuto ed è tenuto a mantenere un comportamento educato e leale nei confronti dell’Associazione e della comunità in genere, sia durante il sodalizio, sia durante gli allenamenti e la partecipazione alle manifestazioni sportive.
Art. 4 – doveri dei dirigenti tesserati e simpatizzanti collaboratori
Ogni dirigente e collaboratore deve:
– produrre tempestivamente i documenti richiesti al momento dell’iscrizione (solo per i dirigenti tesserati);
– effettuare le visite mediche (se previste) presso il Centro di Medicina dello Sport indicato dall’Associazione, consegnando celermente la relativa certificazione in segreteria;
– avere nei confronti degli altri dirigenti, degli atleti, dei soci, dei membri del Consiglio Direttivo e dei componenti lo staff tecnico lo stesso rispetto che quest’ultimi devono a lui;
– osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite;
– utilizzare correttamente i locali, le attrezzature, il materiale e gli indumenti sportivi dell’Associazione che rappresentano, sempre e comunque, patrimonio della stessa ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto;
– avere massima cura ed attenzione per tutto il materiale in dotazione, riconsegnandolo al termine della stagione sportiva;
– rispettare le decisioni prese dal Direttore di Gara durante le manifestazioni sportive;
– avere massimo rispetto per le compagini avversarie, evitando il più possibile scontri verbali anche a fronte di evidenti provocazioni.
Art. 5 – doveri degli atleti tesserati
Ogni atleta deve:
– produrre tempestivamente i documenti richiesti al momento dell’iscrizione;
– effettuare le visite mediche presso il Centro di Medicina dello Sport indicato dall’Associazione, consegnando celermente la relativa certificazione in segreteria;
– avere nei confronti degli altri atleti, dei soci, dei membri del Consiglio Direttivo, dei dirigenti e dei componenti lo staff tecnico lo stesso rispetto che quest’ultimi devono a lui;
– rispettare la puntualità degli orari suggeriti per gli allenamenti e le manifestazioni sportive, eventualmente avvisando con congruo anticipo l’Allenatore, il Direttore Sportivo o un componente lo staff tecnico in caso di assenza o ritardo;
– presentarsi alle manifestazioni sportive, amichevoli od ufficiali, con il completo di rappresentanza;
– osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite;
– utilizzare correttamente i locali, le attrezzature, il materiale e gli indumenti sportivi dell’Associazione che rappresentano, sempre e comunque, patrimonio della stessa ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto;
– avere massima cura ed attenzione per tutto il materiale in dotazione, riconsegnandolo al termine della stagione sportiva;
– rispettare le scelte operate dall’Allenatore durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive;
– rispettare le decisioni prese dal Direttore di Gara durante le manifestazioni sportive, lasciando l’incombenza di una eventuale e contenuta contestazione esclusivamente al “capitano” della squadra designato;
– avere massimo rispetto per le compagini avversarie, evitando il più possibile scontri verbali anche a fronte di evidenti provocazioni.
Art. 6 – mancanze disciplinari
Sono considerate mancanze disciplinari i comportamenti contrari ai doveri di cui agli articoli 3, 4 e 5 ed in particolare:
– negligenza nell’assolvimento dei doveri sportivi;
– inosservanza degli orari in genere;
– frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate;
– comportamento disattento e disinteressato;
– disturbo durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive;
– uso della bestemmia durante le manifestazioni sportive, sia dentro il campo che sugli spalti;
– danneggiamento di locali, attrezzature, materiale ed indumenti sportivi;
– violazione delle norme di sicurezza ed igiene;
– scorrettezze nei rapporti interpersonali di qualsiasi livello, tanto all’interno quanto all’esterno dell’Associazione;
– atti di violenza di qualsiasi genere;
– furto di beni;
– fumare all’interno delle zone “tecniche” (campi da gioco, area spogliatoi, ecc…)
– introduzione ed uso di sostanze illecite;
– inosservanza delle norme e dei divieti del presente Regolamento;
Art. 7 – sanzioni disciplinari
A carico dei soci, dei dirigenti e degli atleti che vengono meno ai doveri di cui agli articoli 3, 4 e 5, o che si rendano protagonisti di talune mancanze di cui all’articolo 6, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
– richiamo verbale;
– richiamo verbale con pagamento di una multa verso l’Associazione;
– ammonizione scritta;
– ammonizione scritta con pagamento di una penale verso l’Associazione;
– sospensione dalle attività sociali per un determinato periodo di tempo;
– sospensione dalle attività sociali con pagamento di un risarcimento verso l’Associazione;
– espulsione dall’Associazione.
Art. 8 – organi competenti
Le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 7 sono deliberate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento Interno dell’Associazione.
Per il pagamento di eventuali multe o penali, il Consiglio Direttivo può affidare ad un socio od altra persona di fiducia l’incarico della riscossione.
La sanzione dell’espulsione, per i soci, è deliberata secondo la procedura di cui all’articolo 15 comma 3 dello Statuto.
La sanzione dell’espulsione, per i tesserati (dirigenti o atleti), è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, il Direttore Generale o in sua mancanza il Segretario, provvede ad acquisire tutti gli atti, le informazioni e le testimonianze necessarie per consentire al Consiglio Direttivo di pronunciare un giudizio sereno ed equanime.
Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie ragioni; a tal fine il Consiglio Direttivo può convocare l’interessato per gli approfondimenti del caso.
Art. 9 – norme finali
Il presente Regolamento Disciplinare, composto da nove articoli, può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera h) dello Statuto Sociale.
Per ogni altro argomento non previsto o disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto.

Cosio Valtellino 1 luglio 2018

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